Marzo 5, 2008
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Statuto (versione scaricabile)
STATUTO approvato dal XIV Congresso, Roma, 2-5 marzo 1989
ed emendato dal Congresso di Pescara, 30 aprile-2 maggio 1993
Titolo I
SCOPI, ISCRITTI E STRUTTURA
Art. 1 – È costituita, tra le persone che accettano il presente statuto e le decisioni dei Congressi, una associazione denominata Movimento Federalista Europeo (MFE).
Art. 2 – Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione di un ordine politico razionale, che, secondo la visione di Kant, può essere tale solo se abbraccia l’intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la Federazione europea, l’unificazione federale delle altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell’ONU in un governo mondiale parziale. Il MFE conduce la sua lotta per la federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi intermedi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana.
Art. 3 – Possono far parte del MFE tutte le persone di età superiore ai 18 anni che ne facciano richiesta sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale: a) si impegnano a rispettarne lo statuto e le decisioni, a pagare le quote sociali, a precisare il modo con cui intendono sostenere il Movimento; b) prendono atto del loro diritto di elaborare e aggiornare, in comune con tutti gli altri soci, la sua linea politica generale.
Art. 4 – Allo scopo di svolgere una adeguata azione nel campo giovanile e di arricchire il pensiero e l’azione del MFE con il contributo del pensiero e dell’azione dei giovani, è costituita nell’ambito del MFE una organizzazione giovanile denominata Gioventù Federalista Europea (GFE). L’appartenenza alla GFE cessa con il compimento del trentesimo anno di età. La GFE gode di autonomia politica e organizzativa nell’ambito del rispetto dello statuto e della linea politica del MFE. I componenti della GFE di età superiore ai 18 anni sono membri del MFE a tutti gli effetti e sono quindi eleggibili a tutte le cariche.
Art. 5 – Il Movimento persegue il fine di rendere effettiva la partecipazione di tutti i militanti alla sua gestione ed alla definizione dell’indirizzo politico. A questo scopo si prefigge di realizzare una ripartizione degli incarichi improntata al più ampio coinvolgimento politico-organizzativo, pur nell’unità della definizione della linea politica.
Art. 6 – Oltre alla rete organizzativa tradizionale, necessaria per garantire la democraticità formale di tutte le decisioni, il MFE istituisce un nuovo tipo di rete organizzativa, quella fondata sull’Ufficio del Dibattito e sui suoi corrispondenti sezionali e regionali, allo scopo di far partecipare tutti, ivi compresi coloro che sono appena entrati nel Movimento, alla formazione del pensiero comune quando esso è ancora in stato di gestazione.
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